METODOLOGIA SCIENTIFICA | Stampa |  E-mail

INDAGINI CLASSICHE O SCIENTIFICHE?

Articolo di riflessione metodologica e di approccio alle indagini

Il tema relativo alla conduzione dell'indagine è senz'altro di grande attualità e merita un'attenta riflessione che non può non tener conto di alcune riflessioni:
  • una corretta metodologia investigativa non può prescindere dalla tipologia del reato sul quale si indaga;
  • è indispensabile tenere in debita considerazione gli elementi costitutivi del reato così come individuati dal nostro ordinamento;
  • è opportuno graduare il ricorso ai supporti scientifico-tecnologici in relazione all'oggettiva difficoltà dell'indagine tenendo conto dell'effettivo ausilio che le conoscenze scientifiche possono fornire in riferimento ad un dato caso;
  • restituire all'investigatore la capacità di collocare le risultanze delle verifiche tecnico-scientifiche in un più complessivo quadro d'insieme in modo che esse siano compatibili con quanto emerso nell'ambito dell'investigazione "classica".
Procediamo con ordine:

1)    I reati previsti dal nostro ordinamento si differenziano non solo in base alle pene previste per ogni singola violazione ma anche in relazione alla tipologia del bene giuridico o dell'insieme di beni giuridici (che possono essere patrimoniali o non patrimoniali) tutelati dall'ordinamento stesso. Proprio in ragione della variegata gamma dei reati e, quindi, dei comportamenti posti in essere per la loro commissione la metodologia di indagine non può essere considerata come un paradigma assoluto ma, al contrario, essa deve essere "adattata" alla singola fattispecie oggetto di indagine. In altri termini l'investigazione relativa, ad esempio, ad una truffa non può e non deve essere condotta con le stesse metodologie da utilizzare se oggetto dell'indagine è un omicidio. Questa considerazione ci porta ad una prima affermazione di principio: è l'investigatore che, utilizzando le sue competenze professionali, le sue sensibilità e servendosi della sua esperienza, stabilirà, di volta in volta, come condurre un'indagine e se per quel particolare "caso" è opportuno o meno ricorrere alla "scienza".

2)   Il nostro ordinamento individua quali elementi costitutivi del reato due macro categorie:
  • Elementi essenziali (la cui presenza è indispensabile per l'esistenza del reato).
  • Elementi accidentali (la cui presenza non incide sull'esistenza del reato ma solo sull'entità della pena, sono le cosiddette circostanze attenuanti/aggravanti).
Concentrando la nostra attenzione sui soli elementi essenziali dobbiamo precisare che, a loro volta, essi si distinguono in: Elemento oggettivo (fatto materiale e, quindi, condotta umana e nesso di casualità tra comportamento ed evento), e Elemento soggettivo (cioè elemento psicologico del soggetto agente richiesto dall'ordinamento per la commissione del reato - dolo - colpa - preterintenzione). In altri termini per la sussistenza del reato occorre la sussistenza del nesso psichico intercorrente tra il soggetto attivo e l'evento lesivo. Il verificarsi di un singolo atto deve, quindi, necessariamente imputarsi alla volontà del soggetto agente. Questo secondo aspetto ci permette una seconda considerazione: il legislatore ha individuato nella condotta umana il cardine sul quale ruota il fatto-reato, da ciò ne deriva che prima di ogni altro elemento è proprio questa condotta che deve essere oggetto di indagine. In parole povere ad essere scandagliato è "l'animo umano" con tutte le sue sfaccettature nonché "la condotta" che ha seguito e preceduto la commissione di un reato, il che in termini di indagini si può riassumere affermando che, prima di ogni altra considerazione, l'investigatore deve poter stabilire chi aveva l'opportunità, i mezzi e il movente per compiere un reato. A tutto questo non si può pervenire facendo unicamente (o solo in modo preponderante) ricorso ai supporti tecnico-scientifici. Ma, al contrario, a tutto ciò si arriva utilizzando, ancora una volta, l'intelligenza, le competenze, l'acquisizione testimonianze, l'accertamento di fatti, la verifica di alibi ecc.

3)    Nessuno si sognerebbe di non utilizzare quanto il progresso scientifico e tecnologico mette a disposizione della ricerca e, quindi, anche della ricerca investigativa (indagine). Tuttavia ciò non può rappresentare una comoda scappatoia sempre valida per sottrarsi ad un'attività di indagine che prima di essere condotta nei laboratori scientifici deve essere effettuata "sul campo".
Ne è possibile responsabilmente affermare che sempre e comunque è utile e proficuo ricorrere alla scienza cui attribuire una natura "salvifica". La scienza, infatti, è in continua evoluzione e un dato assodato ieri risulta inattendibile domani; per sua stessa natura, quindi, la verità scientifica vale fin quando essa non sarà "falsificata" da nuove intuizioni, da nuovi scenari, da nuove verità.
Partendo da queste osservazioni è appena il caso di chiedersi, quindi, come sia possibile attribuire alle risultanze scientifiche un valore assoluto in grado di prevalere sulle risultanze di indagini frutto della ricostruzione di fatti che (proprio per quanto detto) appaiono molto più oggettivi di quanto non siano le apodittiche affermazioni scientifiche.

4)  Facendo un passo indietro e tornando a quanto detto in ordine agli elementi che costituiscono il reato, è opportuno ricordare che il nostro ordinamento prevede che tra l'azione e l'evento vi sia un nesso di causalità e che l'evento stesso sia diretta conseguenza dell'azione (o dell'omissione) dell'agente. Ciò vuol dire che l'indagine deve evidenziare, attraverso la puntuale ricostruzione dei fatti, che quella violazione su cui si indaga è frutto diretto (voluto o meno) di uno o più comportamenti.

Conclusioni
 
Non è, quindi, sufficiente che un'analisi scientifica, ad esempio, mi dica che sul corpo della vittima vi sono tracce ematiche compatibili con il presunto responsabile, perché ciò non consente di determinare proprio quella relazione tra comportamento e conseguenza dello stesso cui prima si faceva riferimento. Infatti è compito dell'investigatore (e non dello scienziato) stabilire se il presunto responsabile può o meno aver lasciato quelle tracce e se le stesse sono state lasciate prima o dopo l'uccisione della vittima. Né l'investigatore può tralasciare (cosa, invece, lecita per lo scienziato) l'ipotesi che altri abbiano (magari per depistare) lasciato il sangue (recuperato in qualche modo) di una persona sulla scena del crimine. Tutto ciò concorre ancora una volta, ad evidenziare quanto tendenzialmente dannosa sia un'indagine esclusivamente (o principalmente) condotta attraverso i soli supporti tecnologici e scientifici.Sost. Comm. Luigi Caracciolo
 
   
Contributi e riflessioni
di Luigi Caracciolo